Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 779
C. Diritto di superficie I. Oggetto e intavolazione nel registro fondiario 1 Il proprietario può costituire una servitù a favore di alcuno, consistente nel diritto di fare e mantenere una costruzione sul suo fondo, sopra o sotto la superficie del suolo. 2 Questo diritto si può cedere e si trasmette per successione, salvo patto contrario. 3 Trattandosi di un diritto di costruzione per sé stante e permanente, può essere iscritto613 nel registro come fondo. 613Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». |