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Art. 779g622
2. Esercizio 1 Il diritto di riversione può essere esercitato solo se una equa indennità è pagata per le costruzioni devolute al proprietario del fondo; per il calcolo dell’indennità, la colpa del superficiario può essere considerata motivo di riduzione. 2 Il diritto di superficie è trasferito al proprietario del fondo solo quando l’indennità è pagata o garantita. 622Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 1965, in vigore dal 1° lug. 1965 (RU 1965 443; FF 1963 537). |