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Art. 780
D. Diritti sulle sorgenti 1 Il diritto ad una sorgente nel fondo altrui grava il fondo su cui nasce la sorgente con una servitù di presa e di condotta dell’acqua sorgiva. 2 Esso è cedibile e passa in eredità, salvo patto contrario. 3 Trattandosi di un diritto per sé stante e permanente, può essere iscritto627 nel registro come fondo. 627Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculée», ossia «intavolato». |