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Art. 788
b. Da parte del debitore 1 Il debitore può chiedere il riscatto dell’onere fondiario a norma del contratto ed inoltre:
2 Se il riscatto ha luogo dopo trent’anni, esso deve essere preceduto in ogni caso dalla disdetta di un anno. 3 Non può essere chiesto il riscatto quando l’onere fondiario sia collegato con una servitù prediale non riscattabile. |