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Art. 84a110
Cbis. Rischio di insolvenza ed eccedenza di debiti 1 Se vi è rischio d’insolvenza o di eccedenza di debiti, l’organo superiore della fondazione deve avvisare senza indugio l’autorità di vigilanza. 2 Se constata che la fondazione è insolvente o ha un’eccedenza di debiti, l’ufficio di revisione avvisa l’autorità di vigilanza. 3 L’autorità di vigilanza ordina al consiglio di fondazione di prendere le misure necessarie. Se il consiglio di fondazione non vi provvede, l’autorità di vigilanza prende essa stessa le misure occorrenti o avvisa il giudice. 4 Le disposizioni del diritto della società anonima sull’accertamento dell’eccedenza di debiti nonché sulla rivalutazione di fondi e partecipazioni sono applicabili per analogia. 110 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 7053, 7093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325). |