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Art. 84b111
Cter. Pubblicità delle retribuzioni Ogni anno l’organo superiore della fondazione comunica separatamente all’autorità di vigilanza l’importo totale delle retribuzioni ai sensi dell’articolo 734a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni112 direttamente o indirettamente corrisposte a lui o all’eventuale direzione. 111 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 giu 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005, 2022 109; FF 2017 325). |