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Art. 86a118
III. Del fine o dell’organizzazione in virtù di una riserva del fondatore 1 L’autorità federale o cantonale competente modifica il fine o l’organizzazione della fondazione su richiesta del fondatore o in virtù di una sua disposizione a causa di morte se tale possibilità è stata prevista nell’atto di fondazione e sono trascorsi almeno dieci anni dalla costituzione della fondazione o dall’ultima modifica del fine o dell’organizzazione chiesta dal fondatore. I termini decorrono in modo indipendente gli uni dagli altri.119 2 Se la fondazione persegue uno scopo pubblico o di utilità pubblica secondo l’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990120 sull’imposta federale diretta, anche il nuovo fine dev’essere pubblico o di utilità pubblica. 3 Il diritto di esigere la modifica del fine o dell’organizzazione non si può cedere e non si trasmette per successione.121 Se il fondatore è una persona giuridica, esso si estingue al più tardi dopo venti anni dalla costituzione della fondazione. 4 Se la fondazione è costituita da più persone, esse possono chiedere la modifica del fine o dell’organizzazione soltanto congiuntamente.122 5 L’autorità che procede alla pubblicazione della disposizione a causa di morte comunica all’autorità di vigilanza competente la prevista modifica del fine o dell’organizzazione della fondazione.123 118 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). 121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). 122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). |