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Art. 86b124
IV. Modifiche accessorie dell’atto di fondazione L’autorità di vigilanza può, sentito l’organo superiore della fondazione, apportare modifiche accessorie all’atto di fondazione, sempreché esse appaiano giustificate da motivi oggettivi e non pregiudichino i diritti di terzi. 124 Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni) (RU 2005 4545; FF 2003 70537093). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). |