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Art. 86c125
V. Forma delle modifiche Le modifiche dell’atto di fondazione di cui agli articoli 85–86b sono decise dalla competente autorità federale o cantonale o dall’autorità di vigilanza. Le modifiche non richiedono l’atto pubblico. 125 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022452; FF 2021 485, 1169). |