Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 890
3. Responsabilità del creditore 1 Il creditore risponde del danno derivante dal deterioramento o dalla perdita della cosa impegnata, in quanto non provi che si è verificato senza sua colpa. 2 Se il creditore di suo arbitrio ha alienato od ulteriormente impegnato la cosa, risponde di tutti i danni che ne derivano. |