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Art. 950674
5. Misurazione ufficiale 1 L’iscrizione e la descrizione dei singoli fondi nel registro fondiario ha luogo sulla base della misurazione ufficiale, segnatamente sulla base di un piano per il registro fondiario. 2 La legge del 5 ottobre 2007675 sulla geoinformazione disciplina i requisiti qualitativi e tecnici della misurazione ufficiale. 674 Nuovo testo giusta l’all. n. II della L del 5 ott. 2007 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 20082793; FF 20067165). |