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Art. 96164
II. Matrimonio o unione domestica registrata antecedente Chi vuol contrarre matrimonio deve fornire la prova che il matrimonio antecedente o l’unione domestica registrata contratta con una terza persona sono stati sciolti o dichiarati nulli. 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020 (Matrimonio per tutti), in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 747; FF 20197151, 2020 1135). |