Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 97
A. Principi 1 Il matrimonio è celebrato dall’ufficiale dello stato civile dopo la procedura preparatoria. 2 La celebrazione avviene nel circondario dello stato civile scelto dai fidanzati. 3 La cerimonia religiosa non può avvenire prima della celebrazione del matrimonio civile. |