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Art. 235
4. Per matrimonio o per morte di un figlio 1 In caso di matrimonio di uno dei figli, gli altri membri della comunione possono domandare la sua esclusione. 2 Se muore uno dei figli lasciando discendenti, gli altri membri della comunione possono domandarne l’esclusione. 3 Morendo senza discendenti, la sua parte rimane in comune, riservato ogni diritto degli eredi estranei alla comunione. |