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Art. 265287
VI. Consenso dell’adottando e dell’autorità di protezione dei minori 1 Se l’adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato. 2 Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell’autorità di protezione dei minori, quand’anche l’adottando sia capace di discernimento. 287Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |