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Art. 265a289
VII. Consenso dei genitori 1. Forma 1 Per l’adozione è richiesto il consenso del padre e della madre dell’adottando. 2 Il consenso dev’essere dato, oralmente o per scritto, all’autorità di protezione dei minori290 del domicilio o della dimora dei genitori o dell’adottando e registrato a verbale. 3 È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all’adozione o questi non fossero ancora designati.291 289Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85). 290 Nuova espr. giusta la cifra I n. 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. 291 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2016 (Adozione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3699; FF 2015793). |