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Art. 285348
IV. Commisurazione del contributo di mantenimento 1. Contributo dei genitori 1 Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio. 2 Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi. 3 Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento. 348Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489). |