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Art. 28c29
c. Sorveglianza elettronica 1 Su richiesta dell’attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell’esecuzione possono ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull’autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova. 2 La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per un massimo di sei mesi. 3 I Cantoni designano un servizio competente per l’esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati concernenti le persone coinvolte siano impiegati unicamente per fare rispettare il divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura. 4 All’attore non è addebitato alcun costo derivante dall’esecuzione della misura. I costi della misura possono essere posti a carico della persona sorvegliata. 29Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). BGE
149 III 193 (5A_881/2022) from 2. Februar 2023
Regeste: Art. 28c ZGB; Modalitäten der zivilrechtlichen elektronischen Überwachung und Voraussetzungen, unter denen sie angeordnet werden kann. Die Anordnung einer elektronischen Überwachung gemäss Art. 28c ZGB setzt namentlich die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 36 BV voraus (E. 5.2). Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips im konkreten Fall (E. 6). |