Art. 28c29
c. Sorveglianza elettronica 1 Su richiesta dell’attore, il giudice che ordina un divieto ai sensi della disposizione riguardante la violenza, le minacce o le insidie e il giudice dell’esecuzione possono ordinare l’impiego di un dispositivo elettronico, fissato sull’autore della lesione, che consente di rilevare e registrare in continuo il luogo in cui si trova. 2 La misura può essere ordinata per un massimo di sei mesi. Può essere prolungata di volta in volta di sei mesi al massimo. Può essere ordinata a titolo cautelare per un massimo di sei mesi. 3 I Cantoni designano un servizio competente per l’esecuzione della misura e disciplinano la procedura. Provvedono affinché i dati registrati concernenti le persone coinvolte siano impiegati unicamente per fare rispettare il divieto e siano cancellati al più tardi entro dodici mesi dalla fine della misura. 4 All’attore non è addebitato alcun costo derivante dall’esecuzione della misura. I costi della misura possono essere posti a carico della persona sorvegliata. 29Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 778; FF 1982 II 628). Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 14 dic. 2018 intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2019 2273; FF 2017 6267). |