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Art. 298c380
III. Azione di paternità Se accoglie un’azione di paternità, il giudice dispone l’autorità parentale congiunta sempreché, per tutelare il bene del figlio, non si imponga di mantenere l’autorità parentale esclusiva della madre o di trasferirla al padre. 380 Introdotto dalla cifra I della LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025). |