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Art. 449c481
J. Obbligo di comunicazione 1 Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l’autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:
2 In caso di cambiamento dell’autorità di protezione degli adulti competente, spetta alla nuova autorità provvedere alle pertinenti comunicazioni. |