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Art. 458
II. Stirpe dei genitori 1 Se il defunto non lascia discendenti, l’eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori. 2 Il padre e la madre succedono in parti eguali. 3 Il padre e la madre premorti sono rappresentati dai loro discendenti, i quali succedono per stirpe in ciascun grado. 4 Se non vi sono discendenti di una linea, tutta la successione è devoluta agli eredi dell’altra linea. |