Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 47
III. Misure disciplinari 1 L’autorità cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile. 2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione. 3 È fatta salva l’azione penale. |