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Art. 494
H. Contratto successorio I. Istituzione d’erede e legato contrattuali 1 Il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo. 2 Egli conserva la libera disposizione del suo patrimonio. 3 Le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi, eccettuati i regali d’uso, possono tuttavia essere contestate nella misura in cui:
505 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |