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Art. 532515
III. Ordine della riduzione 1 Soggiacciono alla riduzione, nel seguente ordine, finché sia reintegrata la legittima:
2 Le liberalità fra vivi sono ridotte nell’ordine seguente:
515 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 dic. 2020 (Diritto successorio), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 312; FF 2018 4901). |