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Art. 714
B. Modi di acquisto I. Trasmissione 1. Trasferimento del possesso 1 Per la trasmissione della proprietà mobiliare è necessario il trasferimento del possesso all’acquirente. 2 Chi riceve in buona fede una cosa mobile in proprietà ne diventa proprietario anche se l’alienante non aveva diritto di trasmettere la proprietà, purché il possesso della cosa sia garantito all’acquirente secondo le regole del possesso. |