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Codice civile svizzero

Art. 737

C. Ef­fet­ti

I. Esten­sio­ne

1. In ge­ne­re

 

1 L’aven­te di­rit­to ad una ser­vi­tù può fa­re tut­to ciò che è ne­ces­sa­rio per la sua con­ser­va­zio­ne e per il suo eser­ci­zio.

2 È pe­rò te­nu­to ad usa­re del suo di­rit­to con ogni pos­si­bi­le ri­guar­do.

3 Il pro­prie­ta­rio del fon­do ser­vien­te non può in­tra­pren­de­re nul­la che pos­sa im­pe­di­re o ren­de­re più dif­fi­ci­le l’eser­ci­zio del­la ser­vi­tù.