Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 794
II. Forma 1. Importo 1 Nella costituzione del pegno immobiliare dev’essere in ogni caso determinato l’importo del credito in moneta svizzera. 2 Se l’obbligazione è indeterminata, deve essere indicato l’importo massimo della garanzia immobiliare per tutte le pretese del creditore. |