|
Art. 7a722
Ibis. Nullità dei matrimoni con minorenni 1 La nullità dei matrimoni con minorenni celebrati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 è retta dal nuovo diritto. 2 Se all’entrata in vigore del nuovo diritto entrambi i coniugi hanno compiuto il diciottesimo anno di età, la causa di nullità può essere invocata soltanto dal coniuge che era minorenne al momento della celebrazione del matrimonio e non ha ancora compiuto il venticinquesimo anno di età nel momento in cui è promossa l’azione di nullità. 722 Introdotto dalla cifra I della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127). |