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Art. 822
IX. Indennità d’assicurazione 1 Una indennità d’assicurazione scaduta non può essere pagata al proprietario del fondo assicurato senza il consenso di tutti i creditori garantiti sul fondo. 2 Quando però sia data garanzia sufficiente, la somma deve essere rimessa al proprietario per la ricostituzione del fondo soggetto al pegno. 3 Sono riservate del resto le prescrizioni dei Cantoni sopra l’assicurazione contro gli incendi. |