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Art. 828
3. Purgazione delle ipoteche a. Condizioni e procedura 1 Il diritto cantonale può autorizzare l’acquirente di un fondo non personalmente responsabile per i debiti che lo gravano, e finché non sia promossa un’esecuzione, a purgare il fondo stesso dalle ipoteche che ne sorpassano il valore, pagando ai creditori il prezzo d’acquisto, od in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ch’egli attribuisce al fondo. 2 Egli deve notificare per iscritto ai creditori la sua offerta col preavviso di sei mesi. 3 Il prezzo offerto è ripartito fra i creditori secondo il grado dei loro crediti. |