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Art. 927
2. Azione di reintegra 1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente. 2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore. 3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno. |