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Art. 937
5. Presunzione per i fondi 1 Per i fondi iscritti675 nel registro fondiario, la presunzione del diritto e le azioni possessorie stanno solo a favore della persona iscritta. 2 Chi però esercita sul fondo un effettivo potere, può proporre le azioni possessorie di spoglio e di turbativa contro ogni illecita violenza. 675Nel testo tedesco «aufgenommen» e in quello francese «immatriculés», ossia «intavolati». |