Art. 2 Definizioni
Nel presente regolamento si intende per: - a.
- comunicazione elettronica:qualsiasi comunicazione non orale, a prescindere dal modo in cui è designata e dal suo contenuto formale o materiale, che è riferita a un procedimento, è soggetta all’obbligo di gestione degli atti e può essere trasmessa per via elettronica al tribunale o dal tribunale alle parti conformemente al diritto vigente;
- b.
- atto giudiziario: in particolare le sentenze, i dispositivi, le decisioni e le comunicazioni del Tribunale amministrativo federale in relazione a un procedimento;
- c.
- atto elettronico: qualsiasi comunicazione trasmessa da una parte al Tribunale amministrativo federale ai sensi della lettera a;
- d.
- piattaforma di trasmissione riconosciuta:le piattaforme riconosciute per la trasmissione elettronica sicura in ambito procedurale conformemente all’ordinanza del 16 settembre 20144 sul riconoscimento di piattaforme di trasmissione;
- e.
- firma elettronica qualificata:la firma elettronica qualificata ai sensi della legge federale del 18 marzo 20165 sulla firma elettronica.
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