Regolamento d’esecuzione
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Art. 3 Piattaforma di trasmissione e indirizzo elettronico ufficiale
1 Le parti che intendono trasmettere per via elettronica i loro atti al Tribunale amministrativo federale devono registrarsi su una piattaforma di trasmissione riconosciuta. 2 Gli atti elettronici e i relativi allegati devono essere imperativamente inviati mediate una piattaforma di trasmissione riconosciuta all’indirizzo elettronico ufficiale del Tribunale amministrativo federale designato dal Segretariato generale conformemente all’allegato. 3 In virtù dell’articolo 11b capoverso 1 PA e dell’articolo 9 del presente regolamento, le parti che trasmettono i loro atti per via elettronica sono tenute a comunicare al Tribunale amministrativo federale il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera o, se sono domiciliate all’estero, devono indicare il loro recapito in Svizzera. Se il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzano l’autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione, è sufficiente che indichino un recapito all’estero. |
