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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Traduzione1

Art. 12 Diritto al matrimonio

Uo­mi­ni e don­ne in età adat­ta han­no di­rit­to di spo­sar­si e di fon­da­re una fa­mi­glia se­con­do le leg­gi na­zio­na­li re­go­lan­ti l'eser­ci­zio di ta­le di­rit­to.