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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Traduzione1

Art. 18 Limitazioni dell'uso di restrizioni ai diritti

Le li­mi­ta­zio­ni che, in ba­se al­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne, so­no po­ste a det­ti di­rit­ti e li­ber­tà non pos­so­no es­se­re ap­pli­ca­te che per lo sco­po per il qua­le so­no sta­te pre­vi­ste.