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Art. 24 Cancelleria e relatori
1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte. 2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte. 1 Originario art. 25. Nuovo testo giusta l'art. 4 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913). |