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Art. 28 Competenza dei comitati
1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 può, con voto unanime:
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive. 3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l'eventualità che tale Parte abbia contestato l'applicazione della procedura di cui al paragrafo 1.b. 1 Nuovo testo giusta l'art. 8 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913). |