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Art. 35 Criteri di ricevibilità
1. Una questione può essere rimessa alla Corte solo dopo l'esaurimento di tutte le vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, ed entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva. 2. La Corte non prende in considerazione alcun ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 quando:
3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'articolo 34 qualora:
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può procedere in tal senso in ogni fase della procedura. 1 Nuovo testo giusta l'art. 12 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913). |