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Art. 36 Intervento di terzi
1. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia un ricorrente ha il diritto di presentare osservazioni scritte e di prendere parte alle udienze. 2. Nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare un'Alta Parte contraente che non è parte o ogni altra persona interessata che non sia il ricorrente a presentare osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze. 3. Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.1 1 Introdotto dall'art. 13 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913). |