Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Traduzione1


Open article in different language:  DE  |  FR
Art. 37 Cancellazione dei ricorsi dal ruolo

1. In qual­sia­si mo­men­to del­la pro­ce­du­ra, la Cor­te può de­ci­de­re di can­cel­la­re un ri­cor­so dal ruo­lo qua­lo­ra le cir­co­stan­ze por­ti­no al­la con­clu­sio­ne che:

a)
il ri­cor­ren­te non in­ten­da più man­te­ner­lo; o
b)
la con­tro­ver­sia sia sta­ta ri­sol­ta; o
c)
per ogni al­tra ra­gio­ne ac­cer­ta­ta dal­la Cor­te, non sia più giu­sti­fi­ca­to con­ti­nua­re l'esa­me del ri­cor­so.

La Cor­te con­ti­nua tut­ta­via ad esa­mi­na­re il ri­cor­so se il ri­spet­to dei di­rit­ti dell'uo­mo ga­ran­ti­ti dal­la Con­ven­zio­ne e dai suoi Pro­to­col­li lo ri­chie­de.

2. La Cor­te può de­ci­de­re di re­iscri­ve­re un ri­cor­so nel ruo­lo al­lor­quan­do ri­ten­ga che le cir­co­stan­ze lo giu­sti­fi­chi­no.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden