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Art. 43 Rinvio alla sezione allargata
1. Entro il termine di tre mesi dalla data in cui la sezione ha pronunciato la sentenza, le parti possono, in casi eccezionali, chiedere il deferimento della causa alla sezione allargata. 2. Un collegio di cinque giudici della sezione allargata accoglie la richiesta se il caso solleva una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o una questione grave di carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la richiesta, la sezione allargata si pronuncia sulla causa con sentenza. |