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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Traduzione1

Art. 45 Motivazione delle sentenze e delle decisioni

1. Le sen­ten­ze, non­ché le de­ci­sio­ni che di­chia­ra­no i ri­cor­si ri­ce­vi­bi­li o ir­ri­ce­vi­bi­li, so­no mo­ti­va­te.

2. Se una sen­ten­za non espri­me, nel­la sua to­ta­li­tà o in par­te, l'opi­nio­ne una­ni­me dei giu­di­ci, ogni giu­di­ce ha il di­rit­to di al­le­ga­re la sua opi­nio­ne se­pa­ra­ta.