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Art. 59 Firma e ratifica
1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione.1 3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.2 4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.3 5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.4 Fatto a Roma, il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, le due versioni facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie certificate conformi a tutti i firmatari. (Seguono le firme) 1 Introdotto dall'art. 17 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, approvato dall'AF il 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2010 (RU 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1913). |