Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° agosto 2021)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 17 Divieto dell’abuso di diritto

Nes­su­na di­spo­si­zio­ne del­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne può es­se­re in­ter­pre­ta­ta co­me im­pli­can­te il di­rit­to per uno Sta­to, grup­po o in­di­vi­duo di eser­ci­ta­re una at­ti­vi­tà o com­pie­re un at­to mi­ran­te al­la di­stru­zio­ne dei di­rit­ti o del­le li­ber­tà ri­co­no­sciu­ti nel­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne o por­re a que­sti di­rit­ti e a que­ste li­ber­tà li­mi­ta­zio­ni mag­gio­ri di quel­le pre­vi­ste in det­ta Con­ven­zio­ne.

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