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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° febbraio 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 13 Diritto ad un ricorso effettivo

Ogni per­so­na i cui di­rit­ti e le cui li­ber­tà ri­co­no­sciu­ti nel­la pre­sen­te Con­ven­zio­ne sia­no sta­ti vio­la­ti, ha di­rit­to a un ri­cor­so ef­fet­ti­vo da­van­ti a un’istan­za na­zio­na­le, an­che quan­do la vio­la­zio­ne sia sta­ta com­mes­sa da per­so­ne agen­ti nell’eser­ci­zio del­le lo­ro fun­zio­ni uf­fi­cia­li.