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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali1
RU 1974 2151; FF 1974 I 1008
Traduzione
Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950
Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974
(Stato 1° febbraio 2022)
1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).
Art. 21Condizioni per l’esercizio delle funzioni 5
1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.
2. I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.
3. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.
4. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attività incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialità o di disponibilità richieste per un’attività esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.
5 Aggiornato dall’art. 2 par. 1 e 2del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).