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Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° febbraio 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).

Art. 3 Divieto di tortura

Nes­su­no può es­se­re sot­to­po­sto a tor­tu­ra né a pe­ne o trat­ta­men­to inu­ma­ni o de­gra­dan­ti.