Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali1

RU 1974 2151; FF 1974 I 1008

Traduzione

Conchiusa a Roma il 4 novembre 1950

Approvata dall’Assemblea federale il 3 ottobre 1974 2

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 novembre 1974

Entrata in vigore per la Svizzera il 28 novembre 1974

(Stato 1° febbraio 2022)

1 Gli emendamenti del 13 mag. 2004 (0.101.094; RU 20093067) e del 24 giu. 2013 (0.101.095; RU 2021 461) sono inseriti nella presente Convenzione. Questi emendamenti sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque il campo d’applicazione dei rispettivi Protocolli.

2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 3 ott. 1974 (RU 1974 2148).


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Art. 36 Intervento di terzi

1. Per tut­te le cau­se ri­mes­se ad una se­zio­ne o al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta, un’Al­ta Par­te con­traen­te il cui cit­ta­di­no sia un ri­cor­ren­te ha il di­rit­to di pre­sen­ta­re os­ser­va­zio­ni scrit­te e di pren­de­re par­te al­le udien­ze.

2. Nell’in­te­res­se di una buo­na am­mi­ni­stra­zio­ne del­la giu­sti­zia, il pre­si­den­te del­la Cor­te può in­vi­ta­re un’Al­ta Par­te con­traen­te che non è par­te o ogni al­tra per­so­na in­te­res­sa­ta che non sia il ri­cor­ren­te a pre­sen­ta­re os­ser­va­zio­ni scrit­te o a pren­de­re par­te al­le udien­ze.

3. Per tut­te le cau­se ri­mes­se ad una se­zio­ne o al­la se­zio­ne al­lar­ga­ta, il Com­mis­sa­rio per i Di­rit­ti dell’Uo­mo del Con­si­glio d’Eu­ro­pa può pre­sen­ta­re os­ser­va­zio­ni scrit­te e pren­de­re par­te al­le udien­ze.25

25 In­tro­dot­to dall’art. 13 del Prot. n. 14 del 13 mag. 2004, ap­pro­va­to dall’AF il 16 dic. 2005, in vi­go­re dal 1° giu. 2010 (RU 2009 30673065, 2010 1241; FF 2005 1913).

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